Quando un’idea imprenditoriale è veramente innovativa, può diventare una start up innovativa, ossia una nuova impresa che per definizione di legge è ad alto valore tecnologico.

Il Decreto crescita 2.0 definisce criteri e vantaggi per le start up innovative.

Una start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che è in possesso dei seguenti requisiti:

è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);

ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

presenta un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;

non distribuisce e non ha distribuito utili;

ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:

  1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Alcuni dei vantaggi che può ottenere una start up innovativa sono:

Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita: la possibilità di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale.

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria. Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di: creare categorie di quote dotate di particolari diritti, effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale.

Proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo.

Disciplina del lavoro tagliata su misura: può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi.

Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile

Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche.

Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati.

Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese

Trasformazione in PMI innovativa: in caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative.

Segue la scheda di sintesi del Ministero dello Sviluppo Economico.