A partire dal 1° febbraio le imprese di tutte le dimensioni possono presentare domanda per finanziare gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della stessa, relativi alla rimozione ed allo smaltimento o al solo smaltimento dell’amianto da edifici situati sul territorio regionale.

Sono ammissibili a contributo le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza, le spese relative ad analisi di laboratorio, le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Non sono ammesse invece le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

L’importo del contributo varia a seconda della dimensione dell’impresa:

  1. a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo di 15.000 euro;
  2. b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
  3. c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro

Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per completare l’investimento e presentare la rendicontazione finale delle spese.

La domanda di contributo va presentata tramite PEC al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia sviluppo sostenibile entro il 28 febbraio.