L’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 ha introdotto nel Bel Paese un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico di riferimento.

Tale istituto è stato di recente sostituito dagli articoli 198 e seguenti della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che riconoscono un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Le disposizioni applicative per il nuovo credito d’imposta sono disposte dal D.M. 26 maggio 2020, nel quale il MISE specifica anche le definizioni delle diverse tipologie di attività.

Il presente articolo è dedicato alle attività di ricerca e sviluppo che si classificano in attività di Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale e devono perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico (non solamente per la singola impresa).

Nel periodo 2021-2022, il credito d’imposta spettante alle imprese che svolgono tali attività è pari al 20% del volume di spesa (non sull’incremento rispetto alla media del triennio 2012-2014) fino ad un ammontare massimo di € 4 milioni.

Le spese ammissibili al credito d’imposta R&S ricomprendono i costi relativi a:

  • Privative industriali;
  • Contratti di ricerca extra muros;
  • Consulenze;
  • Materiali e forniture;
  • Beni materiali mobili e software;
  • Personale.

Nel definire le attività di R&S, il MISE richiama la comunicazione delle Commissione del 27 giugno 2014 (2014/C 198/01) e il c.d. Manuale di Frascati pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel 2015.

Si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

Qualora le attività dell’impresa siano, invece, dirette all’individuazione di possibili utilizzazioni o applicazioni di nuove conoscenze o di nuove soluzioni per raggiungere uno scopo pratico determinato, tali attività si riconducono alla ricerca industriale. Mentre il risultato dell’attività di ricerca fondamentale si riflette spesso in schemi, diagrammi o teorie; dalle attività di ricerca industriale si produce, di regola, un modello di prova utile per la verifica sperimentale delle ipotesi.

Si ottengono, invece, prototipi o impianti pilota dalle attività di sviluppo sperimentale, che ricomprendono i lavori sistematici svolti al fine di acquisire conoscenze e informazioni tecniche utili in funzione della realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o significativamente migliorati.

Per meglio distinguere le differenti attività ammissibili a credito d’imposta, nella tabella di seguito si evidenziano i livelli di maturità tecnologica riferibili a ciascuna attività:

ATTIVITÀ

TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL)

Ricerca fondamentale o di base

TRL 1 – osservazione dei principi fondamentali
Ricerca Industriale TRL 2 – formulazione di un concept tecnologico
TRL 3 = proof of concept sperimentale
TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale

Sviluppo sperimentale

TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale
TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema

 

Dalla Legge di bilancio 2020, il legislatore e poi anche l’Agenzia delle Entrate tengono conto, nella classificazione delle attività di R&S, dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per R&S elaborate dall’OCSE: il c.d. Manuale di Frascati.

Secondo il dettato del Manuale di Frascati, affinché un’attività possa essere definita R&S dev’essere:

  • Innovativa, cioè deve tendere ad una nuova scoperta;
  • Creativa, cioè basata su concetti e ipotesi originali;
  • Incerta, ovvero caratterizzata dal rischio finanziario e d’insuccesso tecnico;
  • Sistematica, la risoluzione dell’incertezza scientifica/tecnologica avviene secondo un progetto che programma le attività e prevede le spese;
  • Trasferibile e/o riproducibile, i risultati dell’attività devono essere suscettibili di riproduzione.

Data la notevole complessità dei presupposti e dei contenuti dell’attività di R&S ammissibile a credito d’imposta, per il tecnicismo della materia e le incertezze interpretative a fronte di ingenti investimenti in innovazione tecnologica, le imprese richiedono l’assistenza di professionisti specializzati.

SKAN offre servizi di consulenza volti all’identificazione dell’ammissibilità delle attività e delle spese al credito d’imposta e alla predisposizione del fascicolo tecnico amministrativo e della relazione tecnica sulle attività realizzate, nel rispetto delle specifiche richieste dalla normativa.

Contatti: 0432 792976 | info@skan.it