La nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I introdotta con la finanziaria 2020 e successivamente modificata con la finanziaria 2021 (di cui in ogni caso si attendono gli ultimi emendamenti e i decreti attuativi), ha introdotto alcune significative differenze rispetto a quella previgente, non solo nel calcolo dell’agevolazione (effettuato sul volume di spesa nell’esercizio e non sull’incremento rispetto ad una media, che era quella del triennio 2012 – 2014), ma anche nelle tipologie di attività ammissibili.

Poiché è tempo di “mettere i ferri in acqua” per le aziende che desiderano poter usufruire del credito d’imposta maturato nel 2020, di seguito ricapitoliamo brevemente quali sono queste nuove “categorie”:

Attività di ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale in campo scientifico e tecnologico: attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in ambito scientifico o tecnologico.

Attività di innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato rispetto a quello già realizzato dall’impresa.

Attività di innovazione tecnologica Green per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica mediante trasformazione dei processi aziendali secondo i principi della economia circolare

Attività di innovazione tecnologica 4.0 per il raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale.

Attività di design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, innovazioni legate in via generale dall’aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate ad elementi funzionali o tecnologici dei prodotti.

Se volete usufruire del credito d’imposta R&S&I contattate il nostro ufficio!