Il D.L. 152/2021 reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
La V Commissione Bilancio ha concluso l’esame del provvedimento il 15 dicembre, approvando numerose proposte di modifica del testo. Il 23 dicembre 2021 l’assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il testo, che contiene incentivi per il settore turistico ed in particolare per: imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, nonché imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il 23/12/2021 è stato pubblicato l’avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
Gli incentivi in oggetto sostengono i seguenti interventi:
- Incremento dell’efficienza energetica;
- Riqualificazione antisismica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservative, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeriu funzionali agli interventi a. b. c.;
- Piscine termali per gli stabilimenti termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- Digitalizzazione;
- Acquisto di mobile e complementi d’arredo funzionali agli interventi a. b. c. d. e.
Gli interventi sono realizzati in Italia e il Progetto deve essere corredato da relazione tecnica e elaborate grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto.
Gli interventi devono iniziare entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari; concludersi entro 24 mesi dalla pubblicazione dei beneficiari ammessi.
Gli incentivi riconoscibili sono due:
- Credito d’imposta fino a 80% delle spese ammissibili sostenute à per gli interventi realizzati dal 7/11/2021 al 31/12/2024, nonché quelli avviati dopo 1/02/2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute dal 7/11/2021
- Contributo a fondo perduto fino a 50% delle spese sostenute à per gli interventi realizzati dal 7/11/2021 al 31/12/2021. L’importo massimo del contributo è di € 40.000,00 che può essere aumentato anche cumulativamente fino a:
- € 30.000,00 qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- € 20.000,00 nei casi di imprenditoria femminile o giovanile (fino a 34 anni);
- € 10.000,00 se la sede si trova in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Gli incentivi sono concessi nel rispetto del de minimis e sono cumulabili tra loro ma non con altri contributi.
L’elenco delle spese ammissibili sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo entro 30 giorni dall’Avviso.
La domanda dovrà essere presentata in via telematica attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite dal Ministero entro 60 giorni dall’Avviso. Le imprese, registrando il proprio profile, presentano l’istanza entro I 30 giorni successive all’apertura della piattaforma online.
L’attribuzione degli incentive avviene secondo ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa € 500 milioni. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentive saranno concessi alle prime 3.700 imprese e l’incentivo sarà ridotto in misura proporzionale.
FONDO DI ROTAZIONE
Il 28/12/2021 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.
Gli incentivi sostengono i seguenti interventi:
- Riqualificazione energetica;
- Riqualificazione antisismica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi edilizi funzionali agli interventi a. e b.;
- Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- Digitalizzazione;
- Acquisto/rinnovo di arredi;
- Interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
La spesa ammissibile non può essere inferiore a € 500.000,00 né superiore a € 10 milioni e dev’essere sostenuta dopo la presentazione della domanda.
I programmi di investimento devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro 6 mesi e 30 mesi dalla stipula del Contratto di finanziamento.
Sono ammissibili le spese necessarie alle finalità degli interventi suindicati relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:
- Servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
- Suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% della spesa ammissibile;
- Fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile;
- Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- Spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
Il ministero comunicherà successivamente l’ambito delle spese ammissibili. Le spese devono essere pagate esclusivamente con c/c dedicato.
Gli incentivi sono riconosciuti nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato. Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili che vari dal 5 al 30%. Il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari allo 0.50% annuo; la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento; inoltre, il finanziamento agevolato dev’essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla banca finanziatrice (i due finanziamenti sono regolati da un unico contratto).
Gli incentivi in oggetto non sono cumulabili con altri contributi e sono concessi sulla base di una procedura valutativa. La domanda di incentivo è presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del ministero, che indicherà anche le altre indicazioni utili e gli oneri informativi a carico delle imprese.
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