A fronte della presentazione delle misure comprese nel Piano Nazionale Transizione 4.0, abbiamo potuto constatare come molte aziende si siano dimostrate particolarmente interessate al credito formazione 4.0, che permette loro di ottenere un credito d’imposta sulle spese volte a far acquisire al proprio personale quelle conoscenze necessarie al corretto ed efficace utilizzo delle tecnologie 4.0 e che quindi molto spesso, anche se non necessariamente, accompagnano gli investimenti in Industria 4.0.

Abbiamo quindi deciso di approfondire la misura, per permettere a imprenditori e manager di valutarne l’opportunità per la propria azienda.

Inizialmente introdotto nell’ambito del Piano Industria 4.0 per incentivare la formazione del personale sostenuta nell’esercizio 2018, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è stato prima prorogato al 2019 e successivamente al 2020. L’ultima legge di bilancio, infine, prevede l’applicazione anche per il 2021 e il 2022.

In breve, la misura agevolativa così come prevista dall’attuale normativa in vigore si applica per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 alle attivitàsvolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 quali big data, analisi dei dati, cloud e fog computing, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistema di visualizzazione e realtà aumentata, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, IoT e macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”.

Le attività sono ammissibili a condizione che sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. Non è più necessario che le attività siano disciplinate da accordi aziendali o territoriali.

Sono ammissibili in particolare:

  • spese di personale dipendente relative ai partecipanti alla formazione;
  • spese di personale dipendente relative ai formatori per le ore di docenza o tutoraggio, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante;
  • costi di esercizio direttamente connessi al progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, compresa la spesa di certificazione contabile.

La formazione può anche essere erogata da soggetti esterni (ma la spesa non concorre alla formazione del credito) che devono essere però “soggetti accreditati”. Le attività possono essere anche on line, ma è necessario il rispetto di alcune condizioni operative, come ad esempio una modalità di partecipazione interattiva con specifici momenti di verifica in itinere. In ogni caso, sono previsti specifici obblighi documentali che attestino l’effettiva partecipazione alle attività formative.

Per quanto riguarda le percentuali agevolative, cambiano in base alla dimensione aziendale:

  • Per le piccole imprese, 50% delle spese ammissibili nel limite di 300.000,00 euro;
  • Per le medie imprese, 40% delle spese ammissibili nel limite di 250.000,00 euro;
  • Per le grandi imprese, 30% delle spese ammissibili nel limite di 250.000,00;
  • Per tutte le imprese con lavoratori dipendenti svantaggiati, 60% delle spese ammissibili nel rispetto dei limiti di cui sopra.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Infine, di particolare rilevanza è la cumulabilità del credito con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento UE 651/2014 nonché l’indipendenza dell’applicazione del credito formazione 4.0 dall’effettuazione di investimenti in ottica Industria 4.0, come espressamente chiarito dal DM 4 maggio 2018.

Per approfondimenti e valutazioni di fattibilità, potete contattarci tramite info@skan.it oppure al numero 0432 792976.