Con la proroga del Temporary framework fino al 30 giugno 2022 riapre anche il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria. Le domande possono essere presentate a Invitalia dal 13/12/2021.
Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, con una dotazione € 400 milioni, è un fondo, istituito presso il MISE, finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. Il Fondo, istituito dall’articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e disciplinato dal decreto ministeriale 5 luglio 2021, opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto distato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
I finanziamenti sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione europea) disponibile al momento della notifica, incrementato del margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, in conformità con quanto previsto al punto 27, lettera a), del Temporary framework, ovvero secondo i parametri eventualmente aggiornati in funzione di eventuali modifiche che dovessero essere apportate per tale aspetto al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
L’importo massimo del finanziamento non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1/01/2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
In linea generale, l’importo non può superare € 30 milioni, limite che vale in caso di imprese appartenenti a gruppi con riferimento all’intero gruppo. L’importo può però essere incrementato laddove a sostegno del piano aziendale intervengano, con risorse proprie, anche la Regione interessata o altre amministrazioni ed enti.
I beneficiari del Fondo sono le grandi imprese, cioè le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a € 50 milioni o un bilancio superiore ai € 43 milioni, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo, operanti in qualsiasi settore economico.
Per temporanea difficoltà si intende che le imprese presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’art.2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014, ma con prospettive di ripresa dell’attività. Dunque, si presume ragionevolmente che l’impresa sia in grado di rimborsare il prestito. Non possono invece accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in difficoltà al 31/12/2019.
Al Fondo sono ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria e in questo caso il prestito potrà essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, nonché alle altre misure indicate nel programma presentato, con la condizione che i crediti sorti per la restituzione del prestito siano soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.
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