Il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato in un elenco i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino.

Il credito, istituito dall’articolo 48-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 e a quello in corso al 31.12.2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Il credito è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all’articolo 92, comma 1 del TUIR) eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello della relativa spettanza; ed è riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi stanziati per un totale di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.

L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.LGS. n. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

I soggetti che intendono avvalersi del credito dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Al momento siamo in attesa di un provvedimento della stessa Agenzia che definirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per poter usufruire dell’agevolazione.

AGGIORNAMENTO! Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’art.48-bis del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, come modificato dall’art.8 del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021:

  • entro il 22/11/2021, con riferimento al periodo d’imposta 2020;
  • dal 10/05/2022 al 10/06/2022, con riferimento al periodo d’imposta 2021.

La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

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