Il Contratto di Sviluppo (introdotto dall’art. 43, D.L. 112/2008), operativo dal 2011, è il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.
La normativa attualmente in vigore (D.M. MiSE 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:
- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto è composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione connessi e funzionali tra loro. Inoltre, possono prevedersi anche opere infrastrutturali di pubblico interesse.
L’investimento complessivo minimo richiesto è di € 20 milioni, che si riduce a € 7,5 milioni per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
I beneficiari dell’agevolazione sono imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione, anche in forma congiunta mediante il contratto di rete, che si articolano come di seguito:
- soggetto proponente che promuove il Contratto di Sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo. Il programma del proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a:
- € 10 milioni per i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
- € 3 milioni per i programmi esclusivamente riguardanti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- € 5 milioni per i programmi di sviluppo delle attività turistiche (€ 3 milioni se riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse).
- imprese aderenti che realizzano progetti di investimento nell’ambito del Contratto di Sviluppo. Le spese da loro sostenute non possono essere inferiori a € 1,5 milioni.
- soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- contributo in conto interessi;
- contributo in conto impianti;
- contributo diretto alla spesa.
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione, è determinata sulla base della:
- tipologia di progetto (di investimento o di R&S&I);
- localizzazione dell’iniziativa;
- dimensione di impresa.
Gli incentivi sfruttano particolari criteri per i progetti a finalità ambientale e per quelli relativi alle l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (D.M. MiSE 2.08.2017).
I soggetti interessati posso presentare istanza dalle ore 12:00 di lunedì 20 settembre 2021 a Invitalia (soggetto gestore). Le domande saranno valutate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse.
La normativa prevede due procedure più snelle attivabili su richiesta delle imprese proponenti:
- Accordo di Sviluppo (D.M. MiSE 8.11.2016);
- Accordi di Programma.
In entrambi i casi, per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli, è necessario, che il progetto presentato riceva una valutazione positiva sul potenziale impatto diretto e indiretto sulla filiera allargata regionale e/o nazionale.
L’Accordo di Sviluppo consente di accedere a risorse riservate e di ridurre i tempi dell’istruttoria da 120 a 90 giorni per progetti di:
- grandi dimensioni, cioè investimenti pari o superiori a € 50 milioni ovvero € 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli;
- particolare rilevanza strategica, cioè il programma di investimento prevede almeno 2 dei seguenti requisiti (D.M. MiSE 13.11.2020):
- significativo impatto occupazionale, inteso come creazione di nuovi posti di lavoro;
- capacità di attrazione degli investimenti esteri;
- coerenza con il Piano Nazionale Industria 4.0;
- rilevante impatto ambientale.
L’Accordo di Programma è riservato agli investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori, da valutare con riferimento in alternativa a:
- ubicazione del progetto in un’area di crisi;
- sussistenza di almeno 2 dei seguenti requisiti:
- localizzazione del programma in un’area con elevato tasso di disoccupazione;
- recupero o riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate;
- rilevanti innovazioni di prodotto o di processo;
- rilevante presenza sui mercati esteri;
- sviluppo del programma all’interno di un distretto turistico con proposte di destagionalizzazione dei flussi per stabilizzare l’offerta turistica.
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