L’art.23 della legge 4 agosto 2022 n.122 ha introdotto la possibilità di certificare il credito d’imposta ricerca e sviluppo sia in maniera preventiva che a posteriori, per dare certezza alle aziende in merito alla fruizione di questa agevolazione, tutelandole anche nei confronti delle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Le imprese che intendono effettuare investimenti ammissibili al credito d’imposta R&S possono richiedere la certificazione ad un certificatore scelto tra quelli iscritti all’albo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per disciplinare la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design che danno diritto al credito d’imposta.
Posso richiedere la certificazione anche le imprese che hanno già effettuato investimenti in attività ammissibili a credito d’imposta, ai fini del riconoscimento del credito, a condizione che le violazioni relative all’utilizzo del credito non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
Il certificatore rilascia la certificazione sulla base dei criteri previsti dal decreto e in coerenza con le linee guida del MIMIT, approvate con decreto del 4 luglio 2024.
La certificazione fornita da un certificatore iscritto all’albo garantisce che le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica siano effettivamente sostenute dalle spese ammissibili ai fini del credito d’imposta.
Tale certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (non può essere contestata) in relazione alla sola qualificazione delle attività inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
Il MIMIT può richiedere al soggetto certificatore entro 90 giorni l’invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione.
Il certificatore è tenuto a inviare la documentazione entro i 15 giorni successivi: il Ministero completa l’attività di controllo nei 60 giorni successivi all’invio della documentazione integrativa.
La dott.sa Claudia Gabino della SKAN S.r.l. è iscritta all’albo dei certificatori con n.25.
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